La storia
Manca il domicilio nell'impugnazione e il ricorso è inammissibile, «Condannato senza un giusto processo»: caso da Catania alla Cedu
Un cittadino ha deciso di rivolgersi ai giudici di Strasburgo contro lo Stato Italiano. La questione che ha portato alla sentenza definitiva è paradossalmente un articolo della riforma Cartabia poi abrogato
Manca l’elezione di domicilio in un ricorso (sia d’Appello che per Cassazione) e l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile de plano. I giudici non sono entrati nemmeno nel merito. Così un catanese si è visto confermare nel secondo e terzo grado di giudizio la condanna per bancarotta fraudolenta. Effetto della “burocratica” riforma Cartabia (anche se poi questo aspetto è stato abrogato). Il catanese, però, ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. La risposta è dirompente per la questione del giusto processo. Il ricorso preparato dall’avvocato Massimo Ferrante contro lo Stato Italiano, infatti, è stato dichiarato ammissibile.
Ma cerchiamo di capire quali sono i dettagli della vicenda giudiziaria tutta catanese.
La Cedu ha, come detto, dichiarato ammissibile il ricorso presentato contro lo Stato italiano da parte del catanese che è stato condannato in via definitiva. Il punto nodale dell’impugnativa è «la violazione - spiega Ferrante - del diritto di accesso alla giustizia e del diritto a un processo equo, sanciti dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Strasburgo riguarda un profilo di grande rilievo sistemico: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e del ricorso per Cassazione per la mancata indicazione dell’elezione di domicilio nell’atto di impugnazione, norma introdotta dalla riforma Cartabia che successivamente è stata abrogata dal legislatore».
La magistratura italiana, nel caso concreto, ha ritenuto insanabile la carenza formale dell’atto di impugnazione, nonostante l’imputato fosse regolarmente individuabile e il nuovo difensore avesse depositato, seppur se in un momento successivo, la dichiarazione di domicilio. Infatti le notifiche del procedimento di secondo grado erano andate a buon fine. «L’applicazione rigida - argomenta Ferrante - del requisito formale ha impedito ogni esame nel merito delle doglianze difensive, determinando la formazione del giudicato sulla sentenza di condanna di primo grado». Ma oltre la beffa, il processo è durato oltre nove anni. «Una durata - spiega il penalista - già di per sé incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo».
Il punto cruciale del ricorso è costituito dal fatto che il requisito dell’elezione di domicilio, posto a fondamento dell’inammissibilità è stato successivamente abrogato proprio a causa delle gravi criticità applicative emerse nella prassi. Lo Stato Italiano insomma ha fatto marcia indietro, ma nonostante questo il catanese si è visto privare - a suo modo di vedere - del diritto di potersi difendere nel merito e quindi di avere un giusto processo. «L’assenza di una disciplina transitoria ha determinato un trattamento differenziato tra imputati che si trovavano in situazioni identiche». Secondo la prospettazione difensiva, accolta dalla Cedu, il formalismo applicato dalle autorità interne «ha oltrepassato il limite della proporzionalità, trasformando - conclude Ferrante - una regola procedurale in una barriera all’accesso alla giustizia».