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la sentenza

La Regione chiede un requisito inesistente al momento della selezione. Condannata a risarcire con 15mila euro una candidata esclusa

Il massimo grado della giustizia amministrativa in Sicilia ha dato ragione a una donna di Agrigento, esclusa dal progetto Spartacus più di dieci anni fa

Redazione La Sicilia

17 Gennaio 2026, 11:11

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Chiedere un requisito inesistente per estromettere un concorrente da una selezione pubblica non è un semplice errore amministrativo, ma una grave colpa che comporta il risarcimento. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con la sentenza n. 847 del 18 dicembre 2025, ha chiuso il lungo contenzioso legato al Progetto “Spartacus”, condannando l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro a ristorare con 15mila euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione del provvedimento, la signora C.D.C. di Agrigento.

La vicenda risale al 2013, quando la Regione affida al CIAPI di Priolo la realizzazione del progetto “Spartacus”. La candidata, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, viene esclusa perché non iscritta all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale. Un requisito, però, giuridicamente impossibile da soddisfare: l’albo non era ancora stato istituito.

Nonostante l’evidenza, l’amministrazione respinge l’istanza di riesame e il TAR, in prima battuta, le dà ragione. Il primo ribaltamento arriva nel 2019, quando il CGA riconosce l’illegittimità dell’esclusione, affermando che “non si può pretendere l’iscrizione a un albo che non esiste”. Forte di tale pronuncia, la candidata chiede il risarcimento per la mancata partecipazione al progetto. Il TAR respinge la domanda sostenendo che “Spartacus” non fosse mai partito per i rilievi della Corte dei conti, con la conseguenza di escludere un danno effettivo. Il CGA, ora, riforma definitivamente la decisione di primo grado.

Accogliendo le tesi dei legali Rubino e Marino, qualifica la condotta dell’amministrazione come gravemente colposa: la Regione ha agito in palese violazione dei principi di legalità e correttezza, pretendendo un requisito inesistente al momento della selezione. La responsabilità della Pubblica amministrazione viene ricondotta all’ambito extracontrattuale: quando l’azione amministrativa viola imparzialità e buona amministrazione, scatta l’obbligo di risarcire il cittadino danneggiato.

Riconosciuto il nesso causale tra l’esclusione illegittima e il pregiudizio patrimoniale subito, i giudici hanno condannato l’Assessorato al pagamento di 15mila euro, oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza. Una decisione che ribadisce un principio cardine: l’Amministrazione risponde dei propri errori quando questi “calpestano i diritti dei candidati e le regole elementari della selezione pubblica”.