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la sentenza

Attività extra non autorizzata, stangata del Tar per un carabiniere: dovrà risarcire il Comando

Tradito da Booking e dai social: militare incastrato dalla Guardia di Finanza

02 Aprile 2026, 06:45

06:50

Attività extra non autorizzata, stangata del Tar per un carabiniere: dovrà risarcire il Comando

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Avrebbe svolto attività lavorativa non occasionale nel proprio Bed and Breakfast senza essere autorizzato dal proprio Comando: carabiniere dovrà risarcire oltre 47mila euro. Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso del militare, in servizio nell’Agrigentino, confermando la legittimità del recupero amministrativo di una cifra considerevole per attività extraprofessionale non autorizzata.

La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza di Agrigento che ha accertato la gestione, da parte del militare, di una struttura ricettiva extralberghiera. Gli accertamenti, basati su flussi finanziari di portali come Booking e Airbnb e sull’analisi dei profili social dell’uomo, hanno coperto il periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. Nonostante la difesa sostenesse la natura occasionale dell'attività e la presenza di un contratto di comodato gratuito alla moglie, i giudici hanno rilevato che i proventi continuavano a confluire direttamente sui conti del militare.

Il punto centrale della sentenza riguarda l’obbligo di esclusività del rapporto di impiego pubblico: il Tar ha ribadito che per i dipendenti delle forze dell'ordine non sono ammesse deroghe, nemmeno per attività saltuarie, se non preventivamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza. Nel caso specifico, il carabiniere aveva presentato una richiesta di autorizzazione solo nel maggio 2023, procedendo tuttavia nello svolgimento dell'attività nonostante il mancato accoglimento della stessa. Il Comando, in particolare, non aveva risposto alla richiesta, facendo attivare il silenzio diniego.

Sotto il profilo economico, il decreto di addebito notificato il 29 maggio 2025 impone il recupero dell'intera somma percepita dal dipendente come profitto dell'attività non autorizzata, cioè 47.374,18 euro. Oltre a dover restituire tali competenze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni coinvolte, liquidate in 2.000 euro oltre agli oneri di legge.